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17/01/2012 - Si informa che sul sito del Conai (www.conai.org) è stata pubblicata la Guida agli adempimenti per il contributo ambientale sugli imballaggi per l’anno 2012 (che trovate in allegato).
La nuova versione ha recepito alcune modifiche al Regolamento e allo Statuto del Consorzio deliberate dalle Assemblee del 19 aprile e del 23 novembre 2011 ed è stata integrata con alcune precisazioni nelle istruzioni per la compilazione dei moduli.
Tra i principali aggiornamenti si segnala:
- la riduzione del contributo ambientale CONAI – con decorrenza dal 1° gennaio 2012 – sugli imballaggi
in alluminio da 52,00 a 45,00 euro/ton
in plastica da 140,00 a 120,00 euro/ton
in carta da 22,00 a 14,00 euro/ton
- la riduzione del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 48,00 a 40,00 euro/ton
- la riduzione delle aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,13% a 0,10% e dei prodotti non alimentari imballati da 0,07% a 0,05%.
Con riferimento all’individuazione della “prima cessione” viene specificato che nei casi di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti dall’ estero o comunque non comportanti una “prima cessione” , il contributo ambientale è dovuto, dichiarato e versato dall’impresa che effettua l’immissione al consumo, in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui il contributo sia già stato versato dall’impresa estera iscritta a Conai.
Per quanto riguarda la conservazione della documentazione viene precisato che la stessa deve essere conservata (dal consorziato sotto forma di registrazioni cartacee o su supporti magnetici) per 10 anni in Italia e il Conai può in qualsiasi momento richiederne l’invio, anche parziale, a uno o più consorziati, alla generalità degli stessi o a tutti gli appartenenti ad una singola categoria o sua componente.
Per usufruire della procedura semplificata (ex ante) di esenzione per attività di esportazione, oltre a ribadire che il relativo modulo 6.5 dovrà essere inviato a Conai entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, viene ricordato che non potranno essere riconosciuti/rimborsati crediti risultanti dai moduli 6.5 inviati oltre il termine del 31 marzo.
Sono state inoltre introdotte innovazioni per quanto riguarda la procedura per le stoviglie monouso in plastica. Viene infatti previsto che a partire dal 1° luglio 2012 il contributo ambientale sarà applicato nella misura ordinaria de l100% da parte dei produttori/importatori di stoviglie monouso in plastica in caso di cessioni ai circuiti HORECA, distribuzione automatica (vending) e grossisti. Resta comunque valida l’esenzione dal pagamento del contributo per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, previa attestazione mediante il modulo 6.19 (cfr. sull’argomento ns. com. n. 77 del 15 dicembre 2011 prot. 004810).
Per quanto riguarda le sanzioni è stata introdotta la disposizione per cui in caso di gravi infrazioni agli obblighi di Statuto e regolamento consortili, possono essere comminate sanzioni non superiori a 250.000 euro (art. 13 comma 6 del Regolamento).
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