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Riparte la rottamazione delle licenze

Enna, 17/10/2010 - Un indennizzo pari a 461 Euro mensili: ecco a quanto ammonta quest'anno il trattamento spettante in favore degli operatori commerciali che decidono di cessare la loro attività. Il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2007, è stato ripristinato con una norma inserita nella legge anticrisi (n. 2 del 28 gennaio 2009). Lo ha comunicato il Direttore provinciale del Patronato 50&Più Enasco, Rosario Paternicò (a fianco nella foto). L’indennizzo è un provvedimento fortemente voluto dalla Confcommercio, vista la crisi del settore mercantile negli ultimi anni. La prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, il cui scopo è accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l’attività. Non si tratta comunque di assistenza a carico dello Stato, ma di autogestione. E' stato previsto, infatti, che la concessione dell'indennizzo sia finanziata – fino al 31 dicembre 2013 - tramite la maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva a carico dei commercianti in attività iscritti all'Inps. Entriamo ora nei dettagli. Destinatari Sono tutti coloro i quali esercitano, in qualità di titolari o collaboratori, l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio. Requisiti e condizioni E’ necessario che gli interessati, nel periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, abbiano più di sessantadue anni di età, se uomini, o più di cinquantasette anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno cinque anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps. Sono necessari altresì: · la cessazione definitiva dell'attività commerciale; · la riconsegna dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto); · la cancellazione del titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio; · la cancellazione del titolare dal registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; · la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio. Incompatibilità del beneficio L'indennizzo è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e, conseguentemente, la corresponsione del beneficio ha termine dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale sia stata ripresa l'attività lavorativa sia essa dipendente che autonoma. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Inps la ripresa dell'attività lavorativa, entro trenta giorni dal suo verificarsi. A sua volta l'Inps è tenuto a effettuare i controlli sul rispetto della norma che prescrive l'anzidetta incompatibilità. Misura, durata e modalità di erogazione L'indennizzo compete dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, perché l’assegno potrà essere erogato anche nel periodo che intercorre tra il mese di compimento dell’età pensionabile (60 anni per le donne, sessantacinque per gli uomini) e l’apertura della cosiddetta finestra, cioè fino al momento in cui la pensione sarà effettivamente erogata. L'importo - pari come si è già detto a 461 Euro mensili - è identico a quello del trattamento minimo di pensione, che è concesso dall'Inps ai commercianti iscritti alla gestione. Per ottenere l’indennizzo, la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2012 su un modello appositamente predisposto. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione. Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è unicamente quello di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e senza pensione. L’Inps ritiene, poi, che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che hanno una rendita di reversibilità. Si consiglia, data anche la non semplice procedura richiesta, di rivolgersi alla sede di Enna del Patronato 50&Più Enasco, sita in Via Vulturo, 34, tel. 0935 24983. Il Patronato, gratuitamente, dopo un’attenta verifica dei requisiti, provvederà alla predisposizione dell'apposita domanda e al successivo inoltro presso l’Inps di Enna.

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