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Mercoledì, 02 Febbraio 2022 09:59

FAQ Green Pass: le risposte ai dubbi e agli interrogativi

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FAQ sul Green Pass
Le risposte ai dubbi e agli interrogativi sul green pass, il Certificato Digitale Covid dell'Unione Europea.


PAGINA IN AGGIORNAMENTO

Le FAQ sono in fase di revisione e aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 e del DPCM 21 gennaio 2022.
Dal 1° luglio 2021 è attivo il cosiddetto green pass, ovvero quel documento che integra e sostituisce la certificazione verde Covid-19. L'EU digital COVID certificate (Certificato Digitale Covid dell'Unione Europea o anche Certificazione Verde Digitale Covid-19), infatti, ha permesso inizialmente non solo di partecipare a feste ed eventi pubblici, di avere accesso alle RSA e di spostarsi tra regioni di colori diversi (come consentiva già la certificazione verde), ma anche di viaggiare tra i paesi membri dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena o tampone.

In seguito, il decreto-legge 26 novembre 2021, che riporta "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", ha dettato nuove regole sul green pass. Si tratta di norme elaborate con l'obiettivo di contenere la "quarta ondata" della pandemia Sars-Cov2, che toccano diversi ambiti tra cui l'obbligo vaccinale per determinate categorie, l'introduzione della terza dose o dose booster, il rafforzamento di controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione, così come lo "sdoppiamento" della certificazione verde Covid-19 in green pass "base" e green pass "rafforzato", il cosiddetto super green pass.

Consulta la pagina delle FAQ sul Super Green Pass per maggiori informazioni al riguardo
Le misure sono state ulteriormente modificate con il decreto 24 dicembre 2021, n. 221, ovvero il cosiddetto "decreto festività" e, successivamente, con l'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1.

Super green pass: le novità
Nuove norme anche per quanto riguarda il green pass "rafforzato", anche detto super green pass, ovvero la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento vaccinale o dello stato di guarigione.

Il decreto 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 introducono novità in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra le varie disposizioni contenute nei decreti, viene introdotta la necessità del possesso del super green pass per l'accesso ad ulteriori servizi e attività (ad esempio nei trasporti, vedi FAQ 44) ma anche nel settore del lavoro pubblico e privato.

In quest'ultimo caso si precisa che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, sono i lavoratori over cinquanta del settore privato e del settore pubblico (soggetti all'obbligo vaccinale secondo l'art. 4-quater, DL n.44/2021) a dover esibire il green pass "rafforzato".

I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza super green pass saranno soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando conseguenze disciplinari secondo gli ordinamenti dei vari settori.

Va precisato che tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (link in pdf).


Green pass base: cosa cambia
Se l'accesso a determinate attività è consentito solamente ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata (vedi elenco nella pagina delle faq super green pass), il green pass ordinario (o "base") servirà per l'accesso ai seguenti servizi e attività:

dal 20 gennaio 2022: servizi alla persona;
dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM): pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Spetta ai titolari, gestori o responsabili dei servizi e delle attività effettuare le dovute verifiche nel rispetto delle nuove prescrizioni. La mancata osservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

Validità delle certificazioni verdi Covid-19
Il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

Sono diverse le nuove misure stabilite per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus da Covid-19. Una fra tutte è la riduzione da nove a sei mesi, a partire dal 1° febbraio 2022, della validità delle certificazioni verdi Covid-19 quali:

certificazioni verdi Covid-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
certificazioni verdi Covid-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), a decorrere dalla predetta data di somministrazione;
certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale (art. 4-quater DL n. 44/2021), per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass "rafforzato" (super green pass).

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